PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA: CHIARIMENTI DEL MINISTERO

La Direzione generale per la Motorizzazione del MIMS ha emanato la circolare prot. 21421 del 1 Luglio u.s, per dettare alcuni chiarimenti a richiesta dell’utenza sul permesso provvisorio di guida, rilasciato ai sensi dell’art. 126, comma 8 bis del cds. Questa norma, infatti, prevede che al titolare di patente di guida che, ai fini del rinnovo di validità stessa si sottoponga a visita in Commissione medica locale (CML), sia rilasciato “… (omissis)…un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo” -, dispone che tale rilascio “è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida” e che “il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6”.