Accesso alla professione

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Chiunque voglia esercitare la professione di “Autotrasportatore di merci per conto di terzi” deve possedere, tra i vari requisiti normativamente previsti, un attestato di “Idoneità Professionale”.
L’attestato si ottiene:
Per chi vuole esercitare con veicoli senza limiti di massa complessiva, ai sensi del D.Lgs 395/2000, D. Lgs 478/2001 e successive modifiche, con la frequenza di un corso di n. 150 ore (la frequenza è obbligatoria per le persone che non sono in possesso di un diploma di scuola media superiore), e con il superamento di un esame scritto presso la commissione d’esame della provincia di residenza.
Per chi vuole esercitare solo con veicoli di massa complessiva non superiore a 35 q.li, ai sensi del D.D. 207/2012, con la frequenza di un corso di n. 74 ore (la frequenza è obbligatoria anche se le persone sono in possesso di diplomi di scuola media superiore), e con il superamento di un esame predisposto dall’ente formatore.