Manomissione del cronotachigrafo. Conferma dalla Cassazione circa la rilevanza penale della condotta

Con la Sentenza n. 40187 del 25 Ottobre u.s, la prima sezione della Corte di Cassazione penale ha confermato la rilevanza penale della manomissione del cronotachigrafo, che fa scattare il reato previsto dall’art. 437 c.p (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro) punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni (da 3 a 10 anni se dal fatto derivi un disastro o un infortunio).

Nel caso esaminato dalla Corte, il datore di lavoro aveva costretto i propri autisti a manomettere il cronotachigrafo tramite l’apposizione di magneti sul sensore di movimento, impedendo così la trasmissione di dati veritieri all’apparecchio di controllo. La Corte ha affermato che “il datore di lavoro che imponga l’alterazione di un apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni, risponde del reato di cui all’art. 437 cod. pen., atteso che tale condotta rientra nella previsione tipica della “rimozione” come si è ritenuto in più arresti…perché per rimozione può intendersi anche l’attività diretta a frustrare il funzionamento dell’apparecchio.”. Per cui – prosegue la Corte – la responsabilità penale del datore di lavoro ai sensi dell’art. 437 c.p consegue “dalla semplice attività di rimozione e prescinde, per stare al caso in esame, dal fatto che il soggetto agente circoli o meno su strada con il mezzo di trasporto”.