Limiti di velocità nei centri urbani. Direttiva del Ministro dei Trasporti

Alla luce delle polemiche generate dalla scelta di alcuni Sindaci di introdurre, sulle strade urbane dei Comuni amministrati, un limite generalizzato di velocità di 30 Km/h (in sostituzione del limite di 50 km/h previsto dall’art. 142, comma 1 del cds), il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On.le Salvini ha deciso di far chiarezza sul punto adottando una specifica direttiva.

La direttiva fissa il principio secondo cui i Sindaci non possono decidere in maniera arbitraria di ridurre la velocità massima a 30 Km/h su tutte le strade urbane del territorio comunale. Infatti, secondo il MIT, questa scelta (così come quella di aumentare la velocità fino a 70 km/h, come prevede sempre il comma 1, art 142 prima citato), può avvenire solo su strade o tratti di strade tassativamente individuate nel rispetto di determinate condizioni di cui i Sindaci devono fornire adeguata motivazione nelle ordinanze di divieto.

In particolare, le condizioni a supporto della scelta di ridurre la velocità a 30 Km/h possono essere:

  • l’assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso;
  • anormali restringimenti delle sezioni stradali;
  • pendenze elevate;
  • andamenti planimetrici tortuosi tipici di nuclei storici e vecchi centri abitati;
  • frequenza di ingressi e uscite carrabili da fabbriche, stabilimenti, asili, scuole, parchi di gioco e simili;
  • pavimentazioni sdrucciolevoli o curve in vario modo pericolose (ad esempio durante la cattiva stagione o in condizioni metereologiche avverse).

Peraltro, il MIT evidenzia che “nell’eventuale perimetro che circoscrive tutte le zone a velocità limitata contigue, deve essere mantenuta una rete di strade con limite a 50 km/h tale da garantire i collegamenti tra punti estremi di detto perimetro.

All’opposto, le condizioni per aumentare la velocità fino a 70 km/h sono le seguenti:

  • strade urbane di scorrimento o strade le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano;
  • assenza di intersezioni e di attraversamenti pedonali non protetti;
  • impianto di semafori coordinati ad onda verde;

Deroghe generalizzate a tempo sono ammesse, ad esempio, in presenza di afflussi turistici nei periodi di alta stagionalità, ovvero in coincidenza con flussi straordinari di traffico.

La disapplicazione del limite di velocità massimo di 50 km/h deve essere sempre motivata, indicando le condizioni che ricorrono in concreto tra quelle sopra elencate e quale è, in rapporto a tali condizioni, la valutazione operata dall’amministrazione competente circa il contemperamento dei diversi interessi pubblici rilevanti (es. tassi di incidentalità registrati nell’ultimo triennio; presenza di scuole e ospedali; Esigenze temporanee legate a flussi turistici stagionali o eventi di carattere straordinario).

Infine, le amministrazioni comunali sono chiamate a monitorare il perdurare delle condizioni che hanno giustificato l’introduzione di deroghe al limite di velocità generale di 50 km/h.

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