Convenzione CMR – mancata applicazione del limite alla responsabilità vettoriale – ordinanza della Corte di Cassazione

Sul tema della mancata limitazione della responsabilità vettoriale nell’ambito di un trasporto internazionale dovuta a dolo o colpa grave del medesimo, si segnala che di recente la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha emesso un’Ordinanza (la n.2185 del 2 febbraio 2026, non ancora disponibile al pubblico), in cui evidenzia alcuni elementi concreti nel trasporto dai quali si può ricavare la colpa grave del vettore.

Nel caso affrontato dalla Cassazione, l’impresa di autotrasporto ha proposto ricorso contro una condanna della Corte di Appello di Milano al risarcimento dell’intero danno lamentato dal committente per la perdita dell’intero carico di medicinali, avvenuta a seguito di un sinistro stradale verificatosi poche centinaia di chilometri dopo aver varcato la frontiera turca dovuto ad un colpo di sonno dell’autista alla guida di un furgone di massa complessiva fino a 3,5 ton (esentato, quindi  – fino al prossimo 30 giugno – dal rispetto dei tempi di guida e di riposo e dal montaggio del tachigrafo), verificatosi dopo aver percorso circa 2000 Km in due giorni.

Secondo la Corte d’Appello, la colpa grave dell’azienda di trasporto era da ricercare nel fatto di aver organizzato il viaggio con negligenza, affidandosi ad un’autista partito dall’Italia tre giorni prima dell’incidente senza aver effettuato una sosta per recuperare lo stato di veglia necessario ad evitare la sonnolenza che, in seguito, aveva causato il tamponamento e il conseguente danneggiamento totale del carico.

La Cassazione ha respinto il ricorso dell’impresa di autotrasporto – confermando quindi la Sentenza della Corte d’Appello di Milano – muovendo da una serie di considerazioni:

  • l’art. 29 della Convenzione CMR stabilisce che “Il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che escludono o limitano la sua responsabilità (n.d.r: l’art. 23.3, che stabilisce un limite di 8,33 unità di conto per ogni kg di peso lordo di merce mancante o avariata) o che invertono l’onere della prova, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo.

 

  • Secondo la giurisprudenza ricorrente della Corte di Cassazione, la colpa grave viene equiparata al dolo quando ci si trovi davanti ad una “straordinaria ed inescusabile imprudenza e omessa osservanza anche della minima diligenza da parte del vettore o dei suoi dipendenti o preposti, da accertare in concreto senza che al riguardo possa invocarsi la presunzione riferibile al minor grado di colpa sufficiente ad integrare l’inadempimento contrattuale del vettore.”

 

  • L’accertamento in concreto dei fatti dai quali ricavare la mancata diligenza del vettore può avvenire anche dall’analisi di tutte le circostanze di tempo e di luogo, del valore delle cose trasportate e di ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa. In questo caso, la colpa grave è stata ricavata da tutta una serie di fatti, tali da far concludere al giudice che il vettore “ha operato con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato tutti.”

I fatti in questione che, a giudizio della Corte d’Appello, indicavano in modo logico ed univoco la grave negligenza dell’impresa di autotrasporto, sono stati individuati nella presenza di un solo autista, nonostante il considerevole valore del carico, nella lunga distanza chilometrica percorsa e nell’orario in cui si è verificato il colpo di sonno.