Patente a punti – Comunicazione dati conducente del veicolo – ordinanza della Corte di Cassazione

Con Ordinanza dello scorso 11 maggio, n. 13604 (vedi allegato), la Corte di Cassazione ha confermato che, in presenza di impugnazione del verbale di accertamento differito di un’infrazione del codice della strada che comporta la sottrazione di punti dalla patente (o dalla CQC per gli autisti professionisti), ciò determina l’interruzione del termine di 60 gg per la comunicazione dei dati del conducente.

 

Ciò significa che l’eventuale verbale notificato al proprietario del veicolo o all’obbligato in solido con il quale viene applicata nei suoi confronti la sanzione dell’art. 126 bis, comma 2 del c.ds (pagamento di una somma da € 291,00 a € 1.166,00) in pendenza di un ricorso giurisdizionale o amministrativo, deve ritenersi illegittimo.

 

Soltanto una volta che il ricorso venga respinto (anche in primo grado, tenuto conto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva), l’organo accertatore potrà emettere un nuovo invito per l’obbligato a comunicare, entro 60 gg, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

 

E’ pur vero che la norma (sempre l’art. 126 bis c.d.s) prevede che la comunicazione in esame vada fatta entro 60 gg dalla notifica del verbale di contestazione. Tuttavia, occorre tener conto del pronunciamento della Corte Costituzionale n. 27/2005, in base al quale “in nessun caso […] il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.”

ORDINANZA-Cassazione-comunicazione-nominativo-conducente