Trasporto animali vivi. Obblighi formativi per le imprese di trasporto da effettuarsi entro il 31.12.2026 – DM Salute 23 dicembre 2025

Sulla gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 23 dicembre 2025, che apporta modifiche al precedente DM 6 settembre 2023 in materia di programmi formativi per operatori, professionisti, stabilimenti e trasportatori di animali vivi.

Fermo restando l’obbligo per le imprese di trasporto in materia di benessere animale, siano esse costituite come persone giuridiche o come persone fisiche (in entrambi i casi il legale rappresentante, cui compete l’adempimento dell’obbligo formativo, può delegarlo formalmente alla persona fisica che ha incaricato per la gestione degli animali trasportati), questo, in base alla modifica dell’articolo 6 del  nuovo decreto, va soddisfatto entro il 31 dicembre 2026 (e non più al 31 dicembre scorso).

Anche gli operatori ed i trasportatori di animali vivi che hanno iniziato la propria attività dopo il 31 dicembre 2024 hanno tempo sino alla fine del corrente anno per mettersi in regola con il citato obbligo formativo, il cui contenuto viene riportato nel nuovo allegato 1 al decreto (che sostituisce quello di cui al precedente DM 6/9/2023) e prevede una durata minima del corso di 18 ore complessive, articolate in 4 moduli.

 

La formazione in oggetto prevede anche un aggiornamento periodico che il nuovo decreto fissa per i trasportatori ogni 8 anni (rispetto ai cinque previsti inizialmente dall’art. 3, comma 3 del DM 6 settembre 2023).

 

Dall’obbligo formativo in esame sono espressamente esclusi “i conducenti ed i guardiani dei veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame…” che abbiano già seguito i corsi di formazione previsti dal Regolamento UE 1/2005” (art. 1. comma 3 ter, del DM).

Considerato il carattere tassativo di tale esclusione, riteniamo prudenzialmente che la stessa non operi per coloro che sono titolari o legali rappresentanti di un’impresa di trasporto e come tali siano soggetti a questo nuovo obbligo formativo (anche se guidano il veicolo).

 

Su tutta questa materia, la FAI ha avviato un’interlocuzione con rappresentanti del Ministero della Salute oltre che con quelli di taluni Istituti Zooprofilattici, al fine di rendere possibile che il suddetto obbligo formativo possa essere espletato anche attraverso il proprio Istituto di formazione Mario Remondini, nelle sue diverse sedi territoriali.

 

Si fa quindi riserva di tornare in argomento e comunicare gli sviluppi della situazione.

DM-23-dicembre-2025
DM-6-settembre-2023