Trasporto rifiuti. Disciplina dei centri di raccolta di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. DM Ambiente 26 marzo 2026.

Sulla gazzetta ufficiale del 29 aprile 2026, n. 98 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Ambiente 26 marzo 2026 recante la nuova disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Il nuovo Decreto abroga i precedenti provvedimenti sui Centri di raccolta (contenuti nei DD.MM 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009) per disporre una nuova regolamentazione dettagliata delle loro caratteristiche tecnico-strutturali, dei requisiti per la gestione ed il loro funzionamento, nonché l’elencazione dei rifiuti conferibili (allegato 1), prevedendo peraltro in via transitoria che i Centri di raccolta già esistenti possano continuare ad operare ancora un anno (maggio 2027) prima di conformarsi alle nuove disposizioni.

Tra le disposizioni più strettamente interessanti le imprese private di trasporto rifiuti, giacché i rifiuti urbani sono di competenza del Comune che gestisce il servizio pubblico o di soggetto da essi delegato, che opera con le stesse prerogative, si fa presente quanto segue:

  • per lo svolgimento dell’attività di gestione dei Centri di raccolta è necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, quale requisito necessario;
  • l’iscrizione va effettuata nella categoria 1 (Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani), secondo criteri, modalità e termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria che verranno stabiliti con apposita delibera del Comitato nazionale albo gestori;
  • ai nuovi Centri di raccolta, l’iscrizione all’albo gestori verrà subordinata alla prestazione d’idonea garanzia finanziaria (prevista per la categoria 1 dal DM 8 /10/1996), mentre ai soggetti che risultano già iscritti in categoria 1 verrà solo richiesto d’integrare la loro iscrizione, senza presentare nuova garanzia finanziaria se la loro attività non comporti variazione di classe d’iscrizione (cfr. art. 3 del nuovo DM);
  • i rifiuti conferibili sono indicati nell’allegato 1 al decreto alla cui attenta lettura si rimanda;
  • i Centri di raccolta sono obbligati alla tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti limitatamente ai rifiuti pericolosi, per i quali la registrazione può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita (dal Centro) ed in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco rifiuti (EER);
  • per le utenze non domestiche i Centri si dotano di procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e la scheda con cui poi avviano i menzionati rifiuti a recupero o smaltimento di cui all’allegato 3 al DM, può essere sostituita dal formulario solamente per i soggetti tenuti alla compilazione dello stesso (articolo 6 del DM) .
DM 26 MARZO
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3