Rinvio al 1° ottobre 2027 delle limitazioni alla circolazione dei veicoli euro 5 diesel nel Bacino Padano

Il Governo ha deciso di differire dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine a decorrere dal quale le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenute a prevedere, nei rispettivi piani di qualità dell’aria, specifiche limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel “Euro 5”.

Il provvedimento che ha attuato detto differimento è il decreto legge 28 settembre 2026, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre u.s che, nelle premesse, motiva questa scelta con “la  straordinaria  necessità e  urgenza  di  evitare, a decorrere  dal  1°  ottobre  2026,  rilevanti   ripercussioni   sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul  sistema  economico  e   produttivo   delle   aree   interessate, consentendo nel contempo alle  regioni  competenti  il  completamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di  qualità dell’aria previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.”.

Per quanto riguarda la situazione prevista nei Piani di qualità dell’aria delle suddette regioni, la situazione è la seguente:

  • Piemonte. Con l’aggiornamento del Piano per la qualità dell’aria del 28 luglio u.s, la Regione aveva già evitato il blocco strutturale dei veicoli diesel euro V previsto dal 1° ottobre al 31 marzo, incentivando i biocarburanti, la rigenerazione urbana, la modernizzazione dell’agricoltura e del riscaldamento domestico. Restano invece in vigore le limitazioni temporanee alla circolazione nel periodo 15 settembre – 15 aprile dell’anno successivo, che possono essere previste dai singoli Comuni in caso di superamento dei livelli di inquinamento.
  • Lombardia. La Regione Lombardia si è subito adeguata alla decisione del Governo e, con delibera n.6846 del 28 settembre u.s, ha disposto il rinvio delle limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel Euro 5 al 1° ottobre 2027, adottando delle misure di compensazione. Restano in vigore le misure temporanee antismog che i comuni possono adottare tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento (per almeno 2 giorni si attiva il 1° livello, per almeno 7 giorni si attiva il 2° livello). Per ulteriori approfondimenti clicca qui.
  • Veneto. Anche questa regione ha adottato delle misure compensative con delibera n. 1024 del 18 settembre u.s che, sin da prima dell’emanazione del decreto n. 167/2026, aveva permesso di differire l’entrata in vigore del blocco strutturale dei veicoli euro 5 diesel al 1 ottobre 2027, fermo restando le limitazioni previste in condizioni di allerta arancione e rossa nei comuni con più di 30.000 abitanti;
  • Emilia-Romagna. Anche questa Regione era già intervenuta prima del decreto legge del Governo, sospendendo il blocco strutturale dei veicoli diesel euro V con la contestuale adozione di misure compensative, in vigore dal 1 novembre p.v.